Il difficile compito di attribuire la corretta voce doganale a un bene è sostenuto da vari strumenti.
Accanto alla normativa e dunque al reg.to (UE) n. 2658/87, come modificato, sussistono tra l’altro testi di prassi.
Ad aprile la Corte di Giustizia europea ha affermato nella sentenza alla causa C-222/17 la rilevanza delle Note esplicative sia al Sistema Armonizzato sia alla Nomenclatura Combinata. Una serie di considerazioni tecniche che aiutano operatori economici e funzionari doganali a far ricadere il prodotto nella sua voce doganale di pertinenza evitando l’applicazione di una errata aliquota erariale o regola di origine o altra conseguenza correlata alla classificazione doganale.
Il dettaglio di un’interpretazione doganale è andato questa volta a definire un prodotto di ortopedia, sancendo che l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità”, funzione a cui devono essere destinati i beni della voce 90219090, deve essere interpretata soltanto con riferimento agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma e non anche quelli che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.
La conseguenza che si determinava era la riduzione dal 19% al 7% di imposta sul valore aggiunto per i beni della voce doganale 90219090, sancita dalla normativa nazionale tedesca.
La regola generale che si estrapola dalla sentenza è la seguente: “Le note esplicative del SA, nonostante non abbiano efficacia vincolante, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa. Lo stesso vale per le note esplicative della NC.”