L’efficacia del Decreto “Cura Italia” volge al termine per il settore dogana

Pagamenti di dazio e IVA tornano in scadenza imminente con la maturazione della proroga del decreto Cura Italia. Ottenere rateizzazioni e dilazioni senza interessi è l’agevolazione che ciascun operatore può richiedere in base alle norme doganali già esistenti in questo periodo di difficoltà causa gestione Covid-19.

Ne parlo in un articolo in Il Sole 24 Ore.

I conti di debito, oggetto dell’articolo 92 del decreto che ne prorogava il pagamento di 30 giorni, tornano con imminenti scadenze.

Il Governo ha alleggerito, con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l’impatto erariale delle imprese nelle operazioni doganali, prevedendo un differimento senza applicazione di interessi dei pagamenti dei conti di debito ricadenti nell’arco temporale tra il 17 marzo e il 30 aprile. La proroga di 30 giorni è applicata un’unica volta alla scadenza prefissata.

Le scadenze dei conti di debito di fine marzo stanno, pertanto, diventando ora nuovamente cogenti per la fine del mese di aprile.

La limitata efficacia temporale della misura del Decreto Cura Italia è una profonda problematica per i titolari dei conti di debito in un periodo in cui è stato invece esteso il lockdown al 03 maggio per la gestione Covid-19 nel nostro Paese.

I beneficiari della concessa proroga sono state le imprese del settore di gestione di servizi di trasporto merci, in cui sono incluse tra l’altro attività di intermediario doganale. 

L’intermediario avrà allo stato attuale una persistente difficoltà ad assolvere il versamento alle casse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ricevendo l’anticipazione delle somme dai propri clienti aziende importatrici in situazioni di precaria liquidità finanziaria a causa del fermo. Nè tali intermediari hanno normalmente una liquidità tale da fronteggiare autonomamente versamenti di conti di debito che, accumulando numerose importazioni dei propri committenti, giungono a rilevanti importi di centinaia di migliaia di euro.

Allo stato attuale manca un ulteriore intervento governativo, ma le scadenze sono a giorni.

Tuttavia, dalle posizioni assunte dalla Commissione europea già il 30 marzo 2020 in tema di pagamenti delle obbligazioni doganali e riprese dalla nostra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è desumibile in maniera chiara una diversa linea risolutiva: utilizzare le disposizioni già presenti nei testi normativi per poter presentare richieste caso per caso volte a ottenere le agevolazioni nel pagamento dei diritti doganali, ulteriori a quelle conferite dal conto di debito.

In primo luogo riscontriamo le norme del Codice Doganale dell’Unione, reg.to UE n. 952/2013, e nello specifico l’articolo 112. Le autorità doganali degli Stati membri possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento e, prendendo in considerazione le gravi difficoltà di carattere economico o sociale dell’operatore, possono altresì rinunciare alla richiesta di una garanzia o ad applicare interessi di credito. Tra le agevolazioni ricorrono sia dilazioni sia rateizzazioni.

Nel testo normativo nazionale, TULD – Testo Unico della Legislazione Doganale, dpr n. 43/73, è presente la disposizione inerente alla fiscalità interna con la previsione di una possibile ulteriore dilazione che giunga sino a complessivi 90 giorni.

L’agevolazione nel pagamento dei conti di debito alle scadenze attualmente riattivate, avendo la proroga di 30 giorni disposta dal D.L. 18/2020 esaurito la sua efficacia, è ottenibile da un’istanza del titolare del conto di debito all’Ufficio delle Dogane competente. L’istanza dovrà rispondere ai requisiti richiesti dalla norma presentando un apparato probatorio delle difficoltà economiche o sociali che giustifichino la richiesta.

Case History

  • Operatore doganale titolare di Conto di Debito
    Scadenza del 26 marzo per € 225.000, in pagamento, ai sensi del DL Cura Italia, al 26 aprile 2020
    Mancata copertura da parte dell’azienda importatrice, attiva nel commercio al dettaglio sottoposto a chiusura governativa da gestione Covid-19
    Carenza di liquidità per € 225.000 da parte dell’operatore doganale per far fronte in autonomia al pagamento della somma
  • Deposito di istanza motivata e sostenuta documentalmente all’Ufficio delle Dogane dove è incardinato il conto di debito
  • Ottenimento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 6 giorni lavorativi di rateizzazione a partire da settembre 2020 della somma suddivisa in n. 5 rate senza applicazione di interessi

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