Con la globalizzazione anche le pratiche distorsive sviluppano varianti più complesse.
È certo chiara la legittimità dell’imposizione di dazi antisovvenzione all’importazione di prodotti che nel paese di produzione sono stati realizzati da industrie che hanno ottenuto contributi dal governo nazionale. Il prodotto non può entrare nel nostro mercato unionale senza che sia ricostruita una parità di condizioni tra il prodotto importato e la medesima tipologia di prodotto ma fabbricato nel territorio unionale senza sovvenzioni.
Complessa e controversa appare, invece, il caso in cui il governo che eroga le sovvenzioni non è il governo sul cui territorio il prodotto è realizzato ma un governo di paese terzo.
Merci cinesi sono spesso sottoposte a dazi antisovvenzione europei perché le industrie cinesi hanno beneficiato di contributi economici da parte del governo cinese. Ma le industrie cinesi possono eludere tale misura trasferendosi in altro Paese? Se le industrie cinesi, peraltro di proprietà statale, si dislocano in un altro Paese e lì effettuano la produzione con sussidi del governo cinese e non erogati dal governo locale, l’Unione europea può imporre comunque dazi antisovvenzione a tali prodotti?
Ciò è quanto è accaduto con due industrie statali cinesi, Hengshi e Jushi, le quali hanno aperto delle filiali in Egitto creando due società di diritto egiziano ma sovvenzionate da contributi pubblici cinesi e producendo quello stesso bene, articoli in fibra di vetro, che realizzato in Cina era colpito all’entrata nella UE dal dazio antisovvenzione.
La Commissione UE è intervenuta in difesa del mercato unionale estendendo il dazio antisovvenzione agli articoli in fibra di vetro originari anche dell’Egitto, come da reg.ti UE nn. 776 e 870 del 2020.
Le due società di capitale cinese hanno tentato di neutralizzare l’azione difensiva dell’Unione europea, impugnando i regolamenti citati dinanzi al Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Si sono svolti due processi: T-480/20 e T-540/20.
Le società hanno sostenuto che esse potevano legittimamente produrre in Egitto ricevendo sussidi dal governo cinese per esportare liberamente in UE senza subire l’aggravio economico sui propri prodotti che i dazi antisovvenzione UE determinano.
Tra le eccezioni del ricorso emerge la ritenuta violazione della Commissione UE del regolamento di base per i dazi antisovvenzione, reg.to Ue n.1037/2016, in riferimento alla definizione dell’autorità cui si collega la sovvenzione: secondo le società tale autorità deve essere quella del Paese di esportazione dei beni o di origine degli stessi e, dunque nel caso in questione, l’Egitto, mentre i contributi finanziari ricevuti provenivano dal diverso paese della Cina.
La pronuncia del Tribunale è giunta il 1° marzo e giudica legittimo il dazio antisovvenzione predisposto dalla UE con riferimento alle sovvenzioni provenienti da un paese terzo rispetto a quello di esportazione od origine dei prodotti importati in Unione europea.
Alla base vi è stata un’interessante interpretazione del concetto di pubblica autorità che attribuisce un contributo finanziario all’impresa tale da conferirle un vantaggio, requisito dettato dall’art. 3 del regolamento di base.
Nel regolamento in lingua inglese si legge nella definizione di sovvenzione “financial contribution by a government in the country of origin or export”.
La questione è comprendere se il contributo erogato non dal paese di origine del prodotto, Egitto, possa comunque legittimamente fondare un dazio antisovvenzione europeo sul prodotto.
Sono richiamati in sentenza, tra l’altro, l’art. 2 del regolamento che definisce il concetto di «government» come “public body within the territory of the country of origin or export” e il considerando 55 del regolamento di base, che ritiene sovvenzione “un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese”.
Questi elementi conducono il Tribunale a far rientrare nel concetto di sovvenzione ai sensi del regolamento di base anche una sovvenzione erogata da un governo di paese terzo ma nel paese di origine o esportazione e comunque ad esso attribuibile.
L’analisi dei rapporti tra i governi Egitto e Cina ha palesato una piena accettazione da parte del governo egiziano delle politiche economiche della Cina applicate alle imprese cinesi situate nel paese nordafricano nel programma “One Belt, One Road”.
Le autorità egiziane hanno cooperato con la Cina per sviluppare, in particolare, i progetti del corridoio del Canale di Suez e della zona SETC (zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana) e incoraggiare le imprese cinesi a investire in Egitto. Tra le misure che possono ricevere le imprese cinesi che si trasferiscono all’estero ci sono i prestiti fiscali e agevolativi, i finanziamenti agevolati, il sostegno finanziario tramite prestiti sindacati, i crediti all’esportazione e la finanza di progetto, le partecipazioni e, infine, l’assicurazione dei crediti all’esportazione; misure erogate dalla Cina e conosciute dal governo egiziano.
Un accordo di collaborazione del 2016 tra i due paesi prevede, inoltre, che “[i]l governo cinese considera l’area [SETC] come l’area di cooperazione economica e commerciale d’oltremare della Cina” e che “la cooperazione, durante la costruzione, l’attrazione degli operatori e il funzionamento, ha diritto al sostegno politico e all’agevolazione forniti dal governo cinese per le zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare”.
Le autorità pubbliche cinesi ed egiziane, quindi, in stretta collaborazione, hanno istituito la zona SETC in territorio egiziano dove erano situate le società esportatrici come una zona con particolarità giuridiche ed economiche che hanno consentito alle autorità pubbliche cinesi di concedere direttamente tutte le agevolazioni ad aziende cinesi insediate in quest’area.
La valutazione fornita dal Tribunale, che estende la rilevanza a sovvenzioni ricevute da paesi terzi, appare, inoltre, in piena coerenza con i dettami di settore interni all’OMC. L’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, che deve essere attuato dal dibattuto articolo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, definisce la sovvenzione come un’assistenza finanziaria da parte di un governo o di un ente pubblico nel territorio di “un” paese membro dell’OMC. Questa formulazione non esclude, quindi, la possibilità che un aiuto finanziario concesso da un qualsiasi paese terzo parte dell’OMC possa essere attribuito al governo del paese di origine o di esportazione e dunque il dazio antisovvenzione possa colpire i prodotti di tale ultimo paese.
L’interpretazione compiuta dal Tribunale assume un forte rilievo, perché consente di arrestare movimenti transfrontalieri di industrie che fabbricano in modalità non eque e paritarie rispetto all’industria unionale; movimenti che se fossero invece ritenuti neutrali rispetto alla disciplina unionale del dazio antisovvenzione sarebbero idonei a eluderne l’efficacia.
Le due pronunce giurisprudenziali assumono, peraltro, ancora maggiore rilevanza considerando il contesto economico internazionale: l’attività di sostegno finanziario operata dal governo cinese per le filiali egiziane delle società Hengshi e Jushi è un’attività che rientra negli schemi di finanziamento statale previsti dalla iniziativa cinese “One Belt, one Road”.
Essa permette alle autorità pubbliche cinesi di accordare determinati vantaggi, segnatamente sostegni finanziari, alle imprese cinesi che operano in Paesi minori ed emergenti. Si tratta di una iniziativa che, quindi, possiede le potenzialità di creare un consolidato danno alle industrie UE qualora non si disponesse di un effettivo strumento di difesa commerciale, quale il dazio antisovvenzione, da utilizzare avverso i prodotti ottenuti in questi Paesi diversi dalla Cina ma con sussidi economici cinesi, previsti dal programma, ed esportati in Unione europea.