Import siderurgico, estensione dei divieti e degli oneri in sanzione della Russia

Tra le sanzioni economiche più conosciute vi è il divieto di importazione di beni del settore siderurgico di origine Russia o esportati dalla Russia, disposto dal reg.to UE n. 833/14 come modificato.

Dal 30 settembre vi è una estensione, sia in termini di divieti sia in termini di adempimenti all’import.

  • Un divieto esteso al bene siderurgico con origine di qualsiasi Paese terzo

L’estensione colpisce i beni siderurgici che siano anche di provenienza di qualsiasi altro Paese extra-UE ma siano stati in tali Paesi terzi sottoposti a trasformazione incorporando beni siderurgici di origine russa.

In dettaglio:

– i beni vietati utilizzati nelle lavorazioni nel Paese terzo sono i prodotti dell’allegato XVII del citato regolamento, e dunque i beni del Capitolo 73 e delle voci doganali da 7206 a 7229 che siano di origine o provenienza russa                       

– incorporati  

– nei beni vietati all’importazione nella UE costituiti dai beni indicati nel medesimo all.to XVII.

Ciò con alcune eccezioni posticipate nel tempo: beni contenenti prodotti vd 7207.11 vietati dal 1° aprile 2024 e contenenti prodotti 7207.12.10 e 7224,90 vietati a partire dal 1° ottobre 2024.

Il divieto, dunque, concerne a titolo esemplificativo: 

– ferro, fili e barre di ferro;

– prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;

– costruzioni e parti di costruzioni;

– serbatoi o recipienti;

– ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;

– stufe e radiatori;

– oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;

– qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

  • Il possesso di nuovi documenti per l’importazione di beni siderurgici

Al fine di importare i beni dell’all.to XVII di origine di un Paese terzo diverso dalla Russia, l’importatore deve provare che il prodotto importato non sia stato trasformato in tale Paese terzo incorporando uno dei beni del medesimo allegato di origine o provenienza Russia.

—> quando

Occorre specificare il concetto di “importazione” in tale ambito, dove peraltro non riceve definizione in sede di regolamento. 

L’importazione legale nell’Unione di una merce per quanto riguarda le sanzioni dovrebbe essere valutata in relazione al momento in cui le merci sono introdotte nell’Unione e presentate in dogana, indipendentemente dal successivo regime doganale a cui tali merci saranno sottoposte.

Pertanto, i divieti sono da intendersi applicabili non solo al regime di importazione ma anche di perfezionamento attivo, deposito doganale, ammissione temporanea, etc.

Allo stesso modo, tuttavia, i beni che siano già entrati legalmente nel territorio dell’UE e presentati in dogana prima del 30 settembre 2023 sottoposti a regimi diversi dall’importazione, quali ad esempio il deposito doganale o il perfezionamento, non ricadono nel divieto e possono essere svincolati dagli importatori dell’UE anche dopo il 30 settembre.

Rimane sempre la facoltà per le autorità nazionali competenti di non consentire lo svincolo se hanno ragionevoli motivi per sospettare che ciò costituisca un’elusione alle misure restrittive.

La prova dell’origine non russa dei materiali non risponde a una presentazione sistemica ai fini dell’operazione doganale, ma dovrà essere trasmessa all’autorità doganale su sua richiesta qualora siano selezionati controlli documentale, scanner o visita merce.

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—> cosa – in ambito doganale

L’autorità doganale italiana dispone come idonee prove i seguenti documenti:

fatture – bolle di consegna – certificati di qualità – dichiarazioni dei fornitori a lungo termine – documenti di calcolo e di produzione – documenti doganali del paese esportatore – corrispondenza commerciale – descrizioni di produzione – dichiarazioni del produttore – clausole contrattuali

Oltre ad essi è previsto il Mill Test Certification, il quale indica per:

a) i semilavorati: 

il nome dell’impianto in cui avviene la produzione, il nome del Paese corrispondente al c.d. “heat number” (ossia dove è realizzata la fusione) e la classificazione doganale a sei cifre del prodotto.

b) i prodotti finiti:

il nome del Paese e il nome dell’impianto corrispondente al c.d. “heat number” (ossia dove è realizzata la fusione) e la classificazione doganale a sei cifre del prodotto, il nome del Paese e dell’impianto in cui vengono effettuate le seguenti operazioni di trasformazione, a seconda dei casi:

– laminazione a caldo 

– laminazione a freddo

– rivestimento metallico a caldo

– rivestimento metallico elettrolitico

– rivestimento organico

– raldatura 

– piercing/estrusione 

– trafilatura/filatura 

– saldatura ERW/SAW/HFI/Laser

—> cosa – in ambito contrattuale con i fornitori

Come ogni sanzione economica che tocca il settore commercio, ripercussioni cadono sui rapporti contrattuali conclusi di fornitura.

In merito al divieto di importazione disposto dal regolamento unionale, esso automaticamente per previsione normativa può determinare una impossibilità sopravvenuta a dare esecuzione a obblighi contrattuali convenuti in precedenza e di contenuto ora divenuto di natura illecita.

Per quanto concerne le prove documentali che l’acquirente italiano/europeo deve possedere a dimostrazione che il bene non incorpori elementi di origine o provenienza russi vietati, emerge la necessità che sussista in sede contrattuale un obbligo in capo al fornitore extra-UE sia di fornire beni diretti all’importazione nella UE conformi ai regolamenti unionali sia di trasmettere documentazione all’acquirente italiano/UE di prova di tale conformità, affinché esso possa effettuarne l’introduzione nel territorio UE senza rischio di sanzioni. Occorre, infatti, sempre rammentare che è in capo all’importatore italiano/UE la responsabilità del rispetto delle sanzioni economiche e della prova di origine che dovrà essere presentata su richiesta.

ACTION FOR BUSINESS

E’ fondamentale conoscere il prodotto che si importa da un punto di vista merceologico e di classificazione doganale.

Qualora il bene rientri tra i beni attenzioni dal regolamento, l’azienda deve:

– accertarsi con il fornitore extra-UE che il prodotto non ricada nella fattispecie vietata;

– acquisire, prima dell’esecuzione dell’importazione, dal fornitore la documentazione che richiede l’autorità doganale nazionale ai fini probatori;

– disporre anche modifiche alle previsioni contrattuali convenute, per imporre obblighi in capo al fornitore di esportare solo beni conformi alla norma UE accompagnati da idonei documenti probatori, ai sensi delle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana.

Per maggiori informazioni, contatta l’avvocato Elena Bozza eb@dirittoedogana.com

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