Una nuova sentenza della Corte di Giustizia, per la causa C-210/22 emessa nel settembre 2023, dichiara illegittima una regola di origine non preferenziale statuita nel regolamento delegato della Commissione, all.to 22-01 reg.to UE n. 2446/15.
Nello specifico a essere oggetto della valutazione dei giudici di Lussemburgo è la regola che prevede l’acquisizione dell’origine non preferenziale dei tubi di acciaio formati a freddo della voce doganale 7304.41 con una fabbricazione a partire dai profilati cavi della vd 7304.49.
Il regolamento delegato UE n. 2446/15 integra il Codice Doganale Unionale-CDU, reg.to UE n. 952/13, e deve rispettare, in quanto regolamento delegato, gli elementi essenziali del regolamento base; ciò ai sensi dell’art. 290 Trattato sul Funzionamento della UE – TFUE.
Tra regolamento base, atto legislativo, e regolamento delegato vi è una gerarchia che prevede il primo prevalere sul secondo.
I giudici hanno ritenuto che la norma della Commissione UE del regolamento delegato 2446/15 non rispondesse all’art.60 del CDU, che attribuisce l’origine non preferenziale di un bene, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi, al luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
La regola dell’all.to 22-01 in merito ai tubi della vd 7304.41 è stata ritenuta invalida nella parte in cui non comprende altresì la trasformazione di sbozzi di tubo della vd 7304.49, ma solo di profilati cavi, in tubi formati a freddo.
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—> In via specifica
La sentenza della Corte di Giustizia n.210/22 che si pronuncia in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra l’azienda Stappert Deutschland GmbH e l’autorità doganale tedesca ha un valore vincolante per tale controversia, ma ha anche un valore per casi che richiedono l’applicazione della medesima norma, cioè la regola dell’all.to 22-01 riferita al prodotto 7304.41.
Ciò si ripercuote nelle controversie aperte da aziende italiane dinanzi giudici nazionali che richiedono l’applicazione di tale norma, e quindi, ad esempio, in tutte le controversie aperte in opposizione alle revisioni di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondate sul Report Olaf che sostiene, in base anche a questione di interpretazione della regola in questione, un’origine cinese dei tubi vd 730441 importati dall’India.
—> In via generale
Il caso giurisprudenziale è l’esempio pratico che anche le regole statuite in sede di regolamento delegato UE possono essere oggetto di analisi critica e invalidate.
Occorre sempre rammentare che un regolamento delegato unionale ha dei requisiti da rispettare e se la Commissione UE li disattende si determina l’invalidazione della norma UE con ovvie ricadute sulla valutazione delle condotte dei soggetti unionali ma anche con possibili ulteriori conseguenze in ambito economico.
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