È finalmente giunto il momento in cui possiamo allineare la normativa nazionale alla nostra realtà di Stato membro dell’Unione europea.
Una normativa doganale emanata nel 1896, nel 1973 e nel 1990 era decisamente obsoleta rispetto alla realtà economica delle imprese e piena di contrasti con la disciplina superiore dell’Unione europea; contrasti che hanno negli anni determinato ampie implicite disapplicazioni della norma nazionale creando testi normativi nazionali farraginosi.
Non siamo ancora dinanzi a un testo definitivo.
Si tratta della normativa doganale nazionale approvata in prima lettura in Consiglio dei Ministri il 26 aprile. L’iter legislativo prevede ancora il passaggio alle Commissioni di Camera e Senato.
Le novità sono rilevanti, e tendono correttamente a razionalizzare l’intera disciplina in armonia con il Codice doganale UE, assorbendo molte disposizioni maturate negli anni in ambito di prassi dell’Agenzia delle Dogane e in singoli articoli all’interno di norme tributarie.
Sono esaminate le nuove norme da tre punti di vista: quello dell’impresa, dell’operatore del settore dogana e un commento legale su qualche criticità che attualmente appare emergere e che tocca entrambe le operatività, imprenditoriale e doganale.
Cosa cambia per gli operatori doganali
- Molte delle novità inerenti all’impresa nel suo rapporto con la dogana, toccheranno anche gli operatori che assistono le imprese nella fase di sdoganamento.
In tale ambito rientrano sicuramente le norme che stabiliscono quella maggiore partecipazione ai controlli da parte dei funzionari della Guardia di Finanza, le attività di dichiarazione tramite la semplificazione SUDOCO, le verifiche in sede di sdoganamento e le revisioni della dichiarazione a posteriori.
Anche il nuovo apparato sanzionatorio avrà rilevanza per gli operatori doganali, anche se raramente toccati dalle sanzioni nel loro operato ormai quasi sempre in rappresentanza diretta e coinvolti con responsabilità della violazione quando l’errore è effettivamente adducibile all’operatore e non al dichiarante rappresentato.
- Le specifiche disposizioni per gli operatori sono certo quelle che riguardano la rappresentanza in dogana.
È espressamente disciplinata la rappresentanza diretta, quella che consente, tra l’altro, all’operatore doganale di non rispondere in solido con l’azienda dei diritti doganali in importazione. Tuttavia, se si ricordano le disposizioni dell’Agenzia delle Dogane nella circolare 8/2016, all’entrata in vigore nel nuovo codice UE, emerge poco di nuovo.
La rappresentanza diretta è concessa a quegli operatori affidabili, che rispondono in pratica ai criteri soggettivi dell’AEO e che sono presunti sussistere per alcune categorie di soggetti quali i doganalisti, i CAD e le imprese AEO.
Novità concernono le previsioni che sanciscono la sospensione della capacità di agire in rappresentanza diretta, legata ad esempio a condanna anche non definitiva per reato economico o mancato pagamento diritti doganali o assolvimento di altro obbligo doganale, e la sua revoca. Ulteriore disposizione è il divieto per tre anni di ex funzionari doganali o di finanza o in genere dell’amministrazione finanziaria a coprire il ruolo di rappresentante doganale.
Una ricaduta sull’operato dei rappresentanti doganali indiretti lo ha la disposizione che chiaramente inserisce l’IVA all’importazione tra i diritti doganali. In tal maniera, grazie a tale previsione esplicita la cui necessità era stata dichiarata recentemente dalla Corte di Giustizia UE, la solidarietà dell’operatore doganale in rappresentanza indiretta si estende, oltre che ai dazi, anche all’IVA all’import
- Una riscrittura delle regole di accesso alla professione di spedizioniere doganale/doganalista è compiuta, prevedendo tra l’altro un aumento delle possibilità prevedendo un esame di Stato con cadenza annuale, più frequente dell’attuale triennale.
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