La richiesta di pagamento di maggiori dazi per le importazioni ritenute errate può arrivare anche dopo tre anni se alla base dell’operazione vi è un atto penalmente perseguibile. Il termine di decadenza dell’obbligazione doganale in tali casi è esteso a sette anni. Qui l’approfondimento al momento dell’uscita normativa del nuovo testo dell’art.84 TULD-dpr n. 43/73.
L’Agenzia delle Dogane interviene ora fornendo delle precisazioni interpretative con la Nota n.7423 dell’11.06.2019. La condotta di natura penale potrà anche non essere del soggetto importatore ma di terzi e sarà sufficiente la sua qualificabilità come reato senza che debba nel termine indicato anche essere iniziata un’azione penale e rimanendo irrilevante l’evenienza postuma di un eventuale proscioglimento.
Con il termine settennale non diventa più necessario il precedente requisito di una notizia di reato entro i tre anni dall’importazione utilizzato per ovviare a una altrimenti temporalità della revisione di accertamento dilatata all’infinito.