La Cassazione con la sua sentenza n.14853/2023 fornisce alle aziende esportatrici una facilitazione: un approccio sostanziale al requisito di uscita merci dal territorio UE richiesto ai fini della non imponibilità art. 8 dpr n. 633/72
Ben noto a tutte le aziende esportatrici è la necessità di possedere un MRN con esito positivo di “uscita conclusa” delle merci riscontrato presso il sistema informatico Aida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il sistema fornisce, tuttavia, informazioni solo per MRN rilasciati da uffici doganali italiani.
Ciò ha sempre determinato il problema di un’esportazione di azienda italiana realizzata in altro Stato membro UE. La dichiarazione di esportazione acquisisce il codice MRN dello Stato di appartenenza dell’ufficio doganale che la emette. Avere un MRN non nazionale ma di altro Stato membro UE ha spesso creato problemi per le imprese al fine di giustificare con esso il requisito dell’uscita merci.
Le posizioni delle parti nel giudizio
l’esportatore
- ha caricato la merce in Italia ma eseguito esportazioni in Austria e Lituania con destinazione Russia, ottenendo quindi MRN lituani e austriaci
- La merce ha raggiunto la destinazione come provato da attestazioni pubbliche
la dogana
- la dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l’Ufficio doganale nazionale
- in caso contrario l’attività di controllo doganale risulta impedita con preclusione della verifica dei presupposti per l’esenzione da imposizione ai fini IVA
il giudice
- la non imponibilità IVA all’export è legittimamente fondata in presenza di documenti probatori certi e incontrovertibili sull’uscita delle merci dal territorio UE, rientrando tra essi qualsiasi documento proveniente da pubblica autorità anche estera
- la prova del rispetto dei requisiti sostanziali non può riscontrarsi esclusivamente in un dato meramente formale, come la richiesta dell’emissione della dichiarazione di esportazione in Italia, paese di carico della merce
- il codice alfanumerico MRN apposto da Uffici doganali non nazionali costituisce prova dell’effettiva uscita dal territorio doganale
Un commento critico
L’attenzione della Cassazione a favore di un approccio sostanziale alle prove dell’uscita delle merci dal territorio unionale risponde all’orientamento delineato già dalla Corte di Giustizia UE, la quale nel 2020 affermava la non imponibilità IVA di un’esportazione quando le condizioni sostanziali fossero soddisfatte (C-656/19) a prescindere da eventuali errori nelle formalità doganali.
In sentenza si supera anche la rilevanza della competenza dell’ufficio di esportazione a emettere la dichiarazione doganale di export, eccepito dall’ADM in giudizio. Questo il passaggio della motivazione dei giudici:
“Questa giurisprudenza (IT) è conforme al diritto dell’Unione, secondo cui ciò che occorre è che l’esenzione da IVA (conformemente all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE), richiede la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali per l’esenzione (…). Questa prova del rispetto dei requisiti sostanziali non può risolversi, in un dato meramente formale – come nel caso in cui sia richiesta in ogni caso l’emissione di un documento quale quello del Paese di carico della merce – per cui può consistere in qualunque documento ad esso equipollente in termini di certezza.”
Si tratta di un importante chiarimento, considerato che l’autorità nazionale ha sempre assunto, come sostenuto anche nel giudizio in commento, un atteggiamento accertativo restrittivo, ritenendo prove idonee all’appuramento di un’esportazione solo esiti positivi di esportazioni emesse in Italia e non anche in altri Stati membri.
Spesso, invece, le condizioni commerciali e logistiche portano a presentare la dichiarazione doganale di esportazione presso l’ufficio doganale di altro Stato membro. In tali casi l’uscita della merce viene, comunque, riscontrata dall’esito a sistema informatico dello Stato membro o anche tramite il servizio di verifica fornito dalla Commissione UE.
Emergono, dunque, comunque prove di fonte pubblica, che la Cassazione ora chiaramente delinea come sufficienti per la non imponibilità IVA, a prescindere da rigorismi formali spesso presenti negli accertamenti nazionali.
Occorre, tuttavia, rilevare che un codice MRN estero di per sé non fornisce prova dell’uscita della merce dalla UE ma solo la sua presentazione per l’esportazione presso un ufficio doganale di altro Stato membro UE. Quel codice MRN dovrà trovare corrispondenza con una attestazione pubblica di effettiva uscita delle merci.
ACTION FOR BUSINESS
Le aziende esportatrici sono sempre chiamate a porre attenzione nell’acquisizione della prova dell’uscita delle merci dai confini unionali.
Con la pronuncia giurisprudenziale in commento si allarga il novero delle prove idonee.
Tuttavia, per evitare di dover entrare in un contenzioso giudiziario con le autorità accertative dove far valere anche le considerazioni qui espresse, è interesse dell’impresa avere il pieno controllo delle esportazioni eseguendole in resa almeno FCA e presso autorità doganale italiana che consente dunque una verifica dell’MRN a sistema AIDA dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nazionale. L’acquisizione delle prove in sede nazionale è ampiamente più agevole rispetto a quelle, sebbene consentite e legittime, presso altro Stato membro UE.
Per maggiori informazioni, contatta l’avvocato Elena Bozza eb@dirittoedogana.com
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